Sez. 1, Sentenza n. 1361 del 20/01/2011 (Rv. 616235 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE | Violazione del diritto di opzione - Conseguenze - Annullabilità della deliberazione - Configurabilità - Fondamento.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE
La deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale di una società per azioni, che sia stata assunta con violazione del diritto di opzione, non è nulla, ma meramente annullabile, in quanto tale diritto è tutelato dalla legge solo in funzione dell'interesse individuale dei soci ed il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela di tale interesse determina un'ipotesi di mera annullabilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2438, Cod. Civ. art. 2441
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)