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Sez. 1, Sentenza n. 4184 del 20/02/2013 (Rv. 625248 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - MODIFICAZIONI - AUMENTO DEL CAPITALE | Diritto di opzione - Domanda giudiziale afferente l'esercizio del diritto - Litisconsorzio necessario con gli altri soci - Insussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625248-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - MODIFICAZIONI - AUMENTO DEL CAPITALE

L'esercizio del diritto di opzione che il socio, in ipotesi di aumento di capitale, può vantare nei confronti della società, le cui azioni o quote egli ha titolo per sottoscrivere, pur suscettibile di riflettersi, in concreto, sull'interesse degli altri soci nella misura in cui ne possa risultare modificato il rapporto proporzionale di partecipazione al capitale della società, non consente a questi ultimi, quali titolari di un siffatto interesse (di mero fatto), di assumere la veste di contraddittori necessari nel giudizio volto a farlo valere, il quale investe unicamente il rapporto intercorrente tra colui che si pretende titolare del diritto di opzione e la società, sulle cui azioni o quote l'opzione è destinata ad esercitarsi, e non si atteggia quindi come controversia tra soci.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2441, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)