Sez. 3, Sentenza n. 2569 del 12/10/1964 (Rv. 303860 - 01)
AZIENDA - AFFITTO - LOCAZIONE DI IMMOBILE CON PERTINENZE - DIFFERENZE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
AZIENDA - AFFITTO - LOCAZIONE DI IMMOBILE CON PERTINENZE - DIFFERENZE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La differenza tra affitto di azienda e affitto di immobile con pertinenze sta in cio, che nel primo caso l'immobile non e considerato nella sua individualita giuridica, ma viene a costituire uno dei beni aziendali in rapporto di complementarieta e di interdipendenza con gli altri elementi aziendali in vista del fine economico perseguito dall'imprenditore, mentre nel secondo caso l'immobile conserva la natura di cosa principale oggetto del contratto ed attrae ed assorbe gli altri elementi che assumono carattere di accessorieta, anche se non siano materialmente legati all'immobile si da perdere la propria individualita economica, ma vi siano soltanto collegati funzionalmente in posizione di subordinazione e di coordinazione. Ai fini della individuazione, nel caso concreto, dell'una o della altra figura di contratto, il giudice deve procedere ad una duplice indagine, interpretando da un lato la comune intenzione delle parti contraenti, ed avendo riguardo, dall'altro, all'obiettiva consistenza dei beni dedotti in contratto. Il relativo apprezzamento compiuto dal giudice di merito, in quanto immune da vizi logici o errori giuridici, non e censurabile in Cassazione. (V 3241/62; 2440/62; 1054/60; 1223/59; 1057/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2562
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)