Sez. 3, Sentenza n. 1776 del 17/06/1974 (Rv. 369958 - 01)
AZIENDA - AFFITTO - LOCAZIONE D'IMMOBILE CON PERTINENZE - DIFFERENZE - CRITERIO D'INDIVIDUAZIONE.*
AZIENDA - AFFITTO - LOCAZIONE D'IMMOBILE CON PERTINENZE - DIFFERENZE - CRITERIO D'INDIVIDUAZIONE.*
La differenza tra affitto di azienda e affitto di immobile con pertinenze (fundus instructus) consiste nel fatto che nel primo caso l'immobile non e considerato nella sua individualita giuridica, ma viene a costituire uno dei beni aziendali in rapporto di complementarieta e di interdipendenza con gli altri elementi dell'azienda, in vista del fine economico perseguito dall'imprenditore; mentre nel secondo caso l'immobile conserva la natura di cosa principale oggetto del contratto ed attrae ed assorbe gli altri elementi che assumono carattere di accessorieta, anche se non siano legati materialmente all'immobile, si da perdere la propria individualita economica, restando pero allo stesso collegati soltanto funzionalmente in posizione di subordinazione e di coordinazione. Ai fini dell'individuazione nel caso concreto dell'una o dell'altra figura di contratto, il giudice deve procedere ad una duplice indagine, interpretando, da un lato, la comune intenzione delle parti contraenti, ed avendo riguardo, dall'altro, all'obiettiva consistenza dei beni oggetto del contratto. Il relativo apprezzamento di merito, se immune da vizi giuridici e logici, non e suscettibile di Sindacato in Cassazione. (V 908'72, mass n 357262; 2890'68, mass n 335606; (V 2569'64, mass n 303860).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2562
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)