Sez. 1, Sentenza n. 685 del 29/01/1980 (Rv. 404108 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - COMPORTAMENTI DEI CONTRAENTI SUCCESSIVI AL TERMINE DI SEI MESI DALLA SCADENZA DEL PREMIO O DELLA RATA DI PREMIO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - COMPORTAMENTI DEI CONTRAENTI SUCCESSIVI AL TERMINE DI SEI MESI DALLA SCADENZA DEL PREMIO O DELLA RATA DI PREMIO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Ai sensi dell'art 1901 terzo comma cod civ, l'inadempimento dello assicurato, protrattosi per sei mesi dalla scadenza del premio o della rata di premio, ed il comportamento omissivo dell'assicuratore, il quale, nello stesso termine, non abbia proposto Azione giudiziaria per la riscossione del premio, producono automaticamente ed immediatamente la risoluzione del contratto, sicche i comportamenti dei contraenti successivi alla scadenza di detto termine (nella specie, richiesta da parte dell'assicuratore del premio non pagato) non possono far rivivere un rapporto ormai estinto, ma sono valutabili solo al diverso fine dell'eventuale stipulazione di un nuovo contratto. (Conf 1604/78, mass n 391004).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)