Sez. 1, Sentenza n. 1604 del 07/04/1978 (Rv. 391004 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - COMPORTAMENTO DELLE PARTI SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL TERMINE SEMESTRALE PREVISTO DALL'ART 1901 COD CIV - RILEVANZA IN ORDINE ALLA CONFIGURABILITA DI UN ACCORDO PER LA RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - COMPORTAMENTO DELLE PARTI SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL TERMINE SEMESTRALE PREVISTO DALL'ART 1901 COD CIV - RILEVANZA IN ORDINE ALLA CONFIGURABILITA DI UN ACCORDO PER LA RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO.*
La risoluzione del contratto di Assicurazione non richiede alcuna iniziativa o attivita di parte, ma si produce immediatamente ope legis quando si realizzano i presupposti della fattispecie di cui all'art 1901 cod civ, cioe l'inadempimento dell'assicurato protrattosi per sei mesi dalla scadenza del premio o della rata di premio e il comportamento omissivo dell'assicuratore, il quale nello stesso termine non abbia proposto Azione giudiziaria (di cognizione o monitoria) per la riscossione del premio. Conseguentemente, il comportamento delle parti contraenti dopo la scadenza del termine predetto, mentre e del tutto irrilevante ai fini della continuazione del rapporto, ormai estinto, puo essere valutato soltanto in funzione dell'eventuale stipulazione di un nuovo accordo diretto alla ricostituzione del rapporto assicurativo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)