Sez. 5, Ordinanza n. 3592 del 13/12/1971 Cc. (dep. 12/01/1972) Rv. 119823 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - CIRCOSTANZE DELLA GRAVITA DEL CASO - MERA CONTESTAZIONE DELL'IMPORTO DEGLI ASSEGNI E DELLA RECIDIVA - SUFFICIENZA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - CIRCOSTANZE DELLA GRAVITA DEL CASO - MERA CONTESTAZIONE DELL'IMPORTO DEGLI ASSEGNI E DELLA RECIDIVA - SUFFICIENZA.*
In tema di emissione di assegni a vuoto, qualora il capo di imputazione indichi gli importi degli assegni e contesti la recidiva, richiamando cosi i precedenti del reo, tutti gli elementi di fatti dai quali puo derivare l'affermazione della circostanza della gravita del caso sono portati a conoscenza dell'imputato; pertanto il giudice puo discrezionalmente valutarli al fine di ritenere l'ipotesi semplice o quella aggravata del delitto di emissione di assegni a vuoto. (Conf 115058, anno 1970 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)