Sez. 3, Sentenza n. 20176 del 25/09/2014 (Rv. 632830 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Recupero di prestazioni erogate al danneggiato da sinistro stradale dall'assicuratore sociale a norma dell'art. 28 della legge n. 990 del 1969 - Comportamento pregiudizievole da parte del danneggiato - Responsabilità nei confronti dell'assicuratore sociale - Sussistenza - Conseguenze.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE
Ai sensi dell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il danneggiato che renda una dichiarazione non veritiera all'assicuratore del responsabile civile, affermando di non aver diritto a prestazioni da parte degli istituti che gestiscono assicurazioni sociali - prestazioni che ha invece percepito o ha comunque diritto a percepire - pregiudica in tal modo l'esercizio dell'azione di surrogazione dell'assicuratore sociale previsto dalla norma citata, ed è pertanto tenuto a restituire all'ente previdenziale le somma delle quali il medesimo non abbia potuto ottenere il rimborso dall'assicuratore del responsabile civile in considerazione del comportamento del danneggiato.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 142
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)