Sez. 3, Sentenza n. 14941 del 06/09/2012 (Rv. 623799 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Recupero delle prestazioni erogate da ente di assicurazione sociale al danneggiato a seguito di sinistro stradale - Azioni esperibili dall'ente - Azione surrogatoria ex art. 1916 cod. civ. ed azione ex art. 28 della legge n. 990 del 1969 - Altenatività - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE
In tema di recupero di prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate al danneggiato a seguito di un sinistro stradale, all'ente gestore dell'assicurazione sociale spetta la scelta di agire in surrogatoria nei confronti del terzo responsabile del danno ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., ovvero di esperire l'azione diretta, ai sensi dell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile di detto terzo responsabile, giacché i due rimedi, che attribuiscono il diritto di successione nel credito rispetto a due diversi soggetti obbligati, non risultano tra loro incompatibili, ma alternativi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST., Legge 07/09/2005 num. 205 art. 142
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)