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Sez. 6, Sentenza n. 26 del 14/01/1967 Ud. (dep. 17/03/1967) Rv. 103796 - 01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - VIOLAZIONE - NULLITA RELATIVA - MANCATA DEDUZIONE CON L'APPELLO - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1967-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103796-01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - VIOLAZIONE - NULLITA RELATIVA - MANCATA DEDUZIONE CON L'APPELLO - SANATORIA.*

La nullita del giudizio di primo grado per violazione dell'art 477 cod proc pen ha carattere relativo e, pertanto, resa sanata quando non sia stata denunziata tempestivamente coi motivi di appello e non puo essere dedotta per la prima volta in Sede di ricorso per Cassazione. (Conf, per la nullita relativa, 102250, per la preclusione, 102363, e, per tutta la massima, 100487, 101860, anno 1966. Per la stessa soluzione, in caso di acquiescenza a condanna per reato concorrente, circostanza aggravante o reato continuato non contestati, V 103146, 103204, anno 1967' 101814, 102363, 103130, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 477, Cod. Proc. Pen. art. 187, Cod. Proc. Pen. art. 525

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)