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Sez. 1, Sentenza n. 21651 del 19/10/2011 (Rv. 619906 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - CONDIZIONI - IN GENERE | Separazione di fatto dei coniugi intervenuta nelle more della procedura - Condizione ostativa - Sussistenza - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619906-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - CONDIZIONI - IN GENERE

Non può escludersi sempre e comunque l'adozione del figlio del coniuge, in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, primo comma, lett. b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, motivando sull'intervenuta separazione di fatto dei coniugi nelle more della procedura, qualora si sia instaurata una positiva relazione tra il minore ed il coniuge richiedente e sempre che non risultino aspetti critici della personalità di quest'ultimo; infatti, sebbene la dichiarazione di adozione presupponga, tendenzialmente, convivenza, armonia e comunione di vita tra i coniugi, è necessario che il giudice accerti, caso per caso, quale sia in concreto l'interesse del minore.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)