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Sez. 1, Sentenza n. 6633 del 09/05/2002 (Rv. 554795 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - CONDIZIONI - IN GENERE | Adozione del minore da parte del coniuge di uno dei genitori, ex art. 44, primo comma, lett. b), della legge n. 184 del 1983 - Ammissibilità - Condizioni - Tutela dell'interesse del minore - Preminenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554795-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - CONDIZIONI - IN GENERE

Nel caso di richiesta di adozione, da parte del coniuge, del figlio minore dell'altro coniuge, ai sensi dell'art. 44, primo comma, lett. b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, è necessario che il giudice accerti in concreto, caso per caso, se l'interesse del minore, che deve sempre costituire, in base all'art. 57 della legge stessa ed all'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, conclusa a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176), primario e preminente parametro di valutazione, risulti o meno maggiormente tutelato con l'inserimento, del minore medesimo, mediante l'adozione, in un contesto familiare, e, cioè, in un nucleo il cui sviluppo costituisce, d'altra parte, anch'esso oggetto di favore da parte del legislatore, anche costituzionale (nella fattispecie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto che l'esistenza di un forte legame affettivo del minore con il proprio padre - il quale aveva fra l'altro negato l'assenso all'adozione, ex art. 46 della citata legge n. 184 del 1983 - fosse ostativo all'adozione, dovendosi evitare, alla luce dell'interesse del minore stesso, il "sovrapporsi di due figure paterne").

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 57, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST., Tratt. Internaz. 20/11/1989 num. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)