Sez. 5, Sentenza n. 18837 del 05/11/2013 Ud. (dep. 07/05/2014) Rv. 260920 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di stampo mafioso - Prova della appartenenza alla associazione - Chiamata in correità relativa a reati fine - Mancata esercizio dell'azione penale con riferimento ai reati fine - Utilizzabilità della chiamata per desumere la prova della partecipazione al reato associativo - Possibilità.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
In materia di reato associativo, una chiamata in correità soggettivamente ed intrinsecamente attendibile per uno specifico reato-fine preclude, ove non confermata da altri elementi di prova, l'affermazione di responsabilità penale per quello specifico fatto, ma può essere utilizzata, se adeguatamente corroborata, ai fini dell'accertamento della partecipazione al reato associativo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)