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Sez. 4, Sentenza n. 1956 del 01/08/1996 Cc. (dep. 12/10/1996) Rv. 205939 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di stampo mafioso - Prova della appartenenza alla associazione - Chiamate in correità relative a reati fine - Utilizzabilità ai fini dell'emissione della misura cautelare - Mancato esercizio dell'azione penale con riferimento ai reati fine - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-08-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205939-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

In materia di reato associativo, il mancato esercizio dell'azione penale in ordine ai c.d. reati-fine, determinata dalla impossibilità di raccogliere sufficienti riscontri ad una chiamata in correità pur in sè attendibile e proveniente da persona attendibile, non preclude la utilizzazione di tale chiamata al fine della emissione di un provvedimento cautelare con riferimento al reato associativo quanto meno nel senso del coinvolgimento del soggetto in un determinato contesto ambientale e del suo apporto alla vita dell'associazione, fermo restando, ovviamente, che un simile indizio - anche se riferito a plurimi reati-fine - non può mai da solo fondare una statuizione di colpevolezza per il reato associativo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)