Sez. 1, Sentenza n. 10763 del 14/10/1995 (Rv. 494242 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO | "Divorzio consensuale" - Separazione di fatto - Inizio - Accertamento - Dubbi circa l'attendibilità delle dichiarazioni dei coniugi - Rilevanza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO
Al fine dell'accoglimento della domanda congiunta di divorzio, ai sensi dell'art. 4 tredicesimo comma della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (nel testo fissato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74), la "verifica" dei presupposti del divorzio stesso, quale quello dell'inizio della separazione di fatto (art. 3 n. 2 lett. b) della citata legge), non può esaurirsi in una mera presa d'atto di situazioni evidenti ed inconfutabili, richiedendo le indagini compatibili con il rito camerale, a norma dell'art. 738 cod. proc. civ.. Pertanto, a fronte di concordanti dichiarazioni dei coniugi in ordine alla data dell'insorgenza di detta separazione di fatto, il "divorzio consensuale" non può essere negato soltanto sulla base di dubbi circa l'attendibilità di tali dichiarazioni, e sotto il profilo della necessità di attività istruttoria, in quanto occorre preventivamente riscontrare la non superabilità dei dubbi medesimi attraverso l'audizione degli istanti e l'assunzione delle opportune informazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)