Sez. 1, Sentenza n. 8010 del 27/04/2004 (Rv. 572355 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Domanda congiunta di divorzio - Accertamento dei presupposti per lo scioglimento del rapporto - In base alla legge nazionale applicabile - Giudice - Dovere - Sussistenza - Valutazione circa la revocabilità del consenso alla domanda congiunta - Questione preliminare - Individuazione della legge nazionale applicabile - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE
La disciplina della domanda congiunta di divorzio recata dall'art. 4, tredicesimo comma, della legge 1.ò dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, rimette al giudice l'accertamento dei presupposti di legge per lo scioglimento del rapporto - attinenti al merito della domanda -, verifica da condurre alla stregua della legge nazionale applicabile, laddove la decisione sulla questione, preliminare, circa l'ammissibilità della revoca del consenso alla domanda congiunta proposta, da verificare alla luce della legge processuale italiana, non comporta di per sè sola l'individuazione della legge nazionale applicabile, che rimane pertanto questione impregiudicata.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST., Preleggi art. 27, Preleggi art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)