Sez. 1, Sentenza n. 2128 del 06/04/1995 Cc. (dep. 17/05/1995) Rv. 201283 - 01
Misure cautelari - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine | Termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti - Deposito di documentazione incompleta - Decorrenza - Esclusione - Integrazione della documentazione su richiesta del Tribunale - Possibilità - Ulteriore deposito - Decorrenza del termine.
Misure cautelari - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine
Ai sensi dell'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., il termine di dieci giorni entro il quale il tribunale del riesame deve emettere la propria decisione ha natura perentoria e comincia a decorrere dalla ricezione degli atti; dal combinato disposto degli artt. 309, comma quinto, e 100 disp. att. cod. proc. pen., si deduce inoltre che tali atti non possono essere individuati che in quelli presentati dal Pubblico Ministero al giudice per le indagini preliminari con la richiesta di applicazione della misura cautelare, a norma dell'art. 291 cod. proc. pen., ed in quelli strettamente connessi o costituenti parte integrante degli stessi; qualora il tribunale accerti, pertanto, che la documentazione presentata in cancelleria non comprende tutti gli atti posti a base della richiesta del Pubblico Ministero ed utilizzati dal giudice per l'applicazione della cautela, può disporre l'acquisizione di tale documentazione, con la conseguenza che il termine iniziale comincia a decorrere dalla data del deposito in cancelleria di tutti gli atti predetti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 100, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)