Sez. 4 - , Sentenza n. 1793 del 16/10/2018 Cc. (dep. 16/01/2019) Rv. 274835 - 01
GIURISDIZIONE - IN GENERE | Circolazione stradale - Legge 23 marzo 2016, n. 41 - Violazioni amministrative - Assenza di connessione con il reato - Giurisdizione del giudice ordinario - Esclusione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE - IN GENERE
In tema di circolazione stradale, anche dopo l'entrata in vigore della legge 23 marzo 2016, n. 41, che ha introdotto i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi e gravissime, prevedendo la procedibilità di ufficio per queste ultime, il giudice penale non ha giurisdizione quando venga portato alla sua cognizione un fatto costituente illecito amministrativo, per violazione del codice della strada, che non abbia connessione oggettiva con il fatto-reato da accertare, ossia senza che risulti necessario, ai fini della cognizione penale, stabilire preventivamente se il fatto sanzionato in via amministrativa sia stato commesso. (In applicazione del principio la Corte ha escluso che il giudice penale possa essere ritenuto competente a conoscere dell'opposizione alla contestazione dell'illecito amministrativo prima ancora di essere investito della cognizione del reato).
Riferimenti normativi: Legge 23/03/2016 num. 41 CORTE COST., Cod. Strada art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)