Sez. 1, Sentenza n. 31662 del 08/07/2004 Cc. (dep. 20/07/2004) Rv. 229485 - 01
GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Cognizione di illecito amministrativo - Spetta al giudice penale in caso di connessione obiettiva con un reato - Nozione - Mancanza - Difetto di giurisdizione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
Il giudice penale non ha giurisdizione quando un fatto costituente illecito amministrativo venga portato alla sua cognizione senza connessione oggettiva con il fatto-reato da accertare, ossia senza che risulti necessario, ai fini della cognizione penale, stabilire preventivamente se il fatto sanzionato in via amministrativa sia stato commesso.(Nel caso di specie la S.C. ha escluso la giurisdizione del giudice penale sull'accertamento delle violazioni amministrative del codice della strada, relative all'omessa comunicazione dei dati anagrafici alle altre persone coinvolte in un incidente ed alla mancata regolazione della velocità dell'auto, commesse da un imputato per i delitti di omissione di soccorso e simulazione del furto della propria auto, ritenendo insussistente la connessione tra i reati e gli illeciti amministrativi).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 221, Cod. Strada Nuovo art. 189, Cod. Strada Nuovo art. 141
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)