Sez. 4, Sentenza n. 8706 del 16/06/1995 Ud. (dep. 28/07/1995) Rv. 202111 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere | Richiesta di applicazione della pena che si discosti dalla pubblicazione giuridica del fatto risultante dall'originaria contestazione - Accoglimento della richiesta - Motivazione specifica della sentenza in ordine al recepimento della modificazione - Necessità - Fattispecie.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere
Qualora la richiesta di applicazione della pena avanzata dalle parti si discosti dalla qualificazione giuridica risultante dalla originaria contestazione, la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. deve essere specificamente motivata, anche se in termini succinti, in ordine al recepimento della modificazione. (Nella fattispecie, a fronte di una contestazione formulata ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, era stata accolta la richiesta dell'ipotesi del fatto di lieve entità prevista dal comma quinto del citato art. 73. La Corte di Cassazione, nell'affermare il principio sopra massimato, ha rilevato che la detta ipotesi non costituisce una situazione giuridica autoevidente ma deve emergere da un accertamento valutativo condotto in concreto alla stregua dei criteri stabiliti dalla legge).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)