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Sez. 3, Sentenza n. 38854 del 28/09/2001 Cc. (dep. 30/10/2001) Rv. 220115 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Qualificazione giuridica - Deducibilità della carenza di motivazione - Sussistenza - Limiti - Annullamento senza rinvio - Possibilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220115-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In tema di applicazione della pena su richiesta, qualora sussistano indicazioni non univoche circa la qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell'accordo fra le parti, il giudice è tenuto a fornire sul punto una espressa motivazione e, nel caso ciò non avvenga e l'imputato formuli espressa doglianza, la sentenza dev'essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice a quo perché metta le parti in condizione di formulare una nuova eventuale proposta di applicazione della pena (Nell'affermare tale principio la Corte ha osservato che la difesa aveva prospettato al giudice, in alternativa alla qualificazione giuridica del fatto posta a fondamento dell'accordo, e cioè il reato previsto dall'art.609 octies cod.pen., la diversa ipotesi di reato prevista dall'art.609 bis cod.pen. o quella prevista dall'art.317 cod.pen., e che le differenze anche in punto di pena fra i diversi reati avrebbero imposto al giudice di specificamente motivare circa le ragioni della soluzione adottata in sentenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 621, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 621, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 octies CORTE COST., Cod. Pen. art. 317

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)