diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10307 del 05/05/2009 (Rv. 608172 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Sede legale e sede effettiva - Consegna dell'atto a persona presente nella sede effettiva - Fondamento - Idoneità a ricevere l'atto - Requisiti - Applicabilità alle associazioni non riconosciute - Configurabilità.
Stato
decisa il 2009-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608172-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

La disposizione dell'art. 46 cod. civ., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare ugualmente quest'ultima come sede della persona giuridica, vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilità dell'articolo 145 cod. proc. civ.. Tale principio, che trova applicazione anche per le associazioni non riconosciute, comporta che, ai fini della regolarità della notificazione degli atti, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica o alla associazione non riconosciuta da un rapporto che pur non essendo di prestazione lavorativa, risulti dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)