Sez. 1, Sentenza n. 1092 del 19/01/2005 (Rv. 582599 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ritualità della notifica del verbale di violazione - Accertamento riservato al giudice del merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Conseguenze in tema di accertamento della regolarità della notifica ad imprenditore individuale verificata con riferimento a norma inapplicabile.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione alla ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, la ritualità nella notifica del verbale di violazione, trattandosi di un atto del procedimento amministrativo, è oggetto di accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, perciò, non censurabile in cassazione, se sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici e giuridici, in riferimento alle norme applicabili alla notifica stessa. Pertanto, in caso di notifica del verbale di contestazione della sanzione amministrativa irrogata in danno di una "ditta individuale", e cioè di una persona fisica in relazione all'attività svolta nell'esercizio di una impresa individuale, notifica che deve essere effettuata non già ai sensi dell'art. 145 cod.proc.civ. - il quale riguarda le persone giuridiche, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli artt. 36 e seguenti cod.civ. - , ma ai sensi degli artt. 138 e seguenti cod.proc.civ., è in riferimento alla normativa applicabile che va accertata la regolarità della notificazione, e motivato in modo logicamente e giuridicamente congruo il relativo apprezzamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)