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Sez. 2, Ordinanza n. 11188 del 26/04/2024 (Rv. 671027-01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - PARZIALE | Nullità della singola clausola - Effetti - Estensione dell'invalidità all'intero contratto o conservazione dello stesso - Criteri - Onere della prova gravante sull'interessato - Sindacato del giudice - Contenuto.
Stato
decisa il 2024-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671027-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - PARZIALE

Agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità, con conseguente estensione della invalidità all'intero contratto, deve essere fornita dall'interessato ed è necessario al riguardo un apprezzamento, rimesso al giudice del merito, ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e razionalmente motivato, in ordine alla potenziale volontà dei contraenti in relazione all'eventualità del mancato inserimento della clausola nulla e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto perseguito.

Cod. Civ. art. 1419

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)