Sez. 1, Sentenza n. 1673 del 26/10/1977 Ud. (dep. 14/02/1978) Rv. 137932 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Il convincimento del giudice di merito sull'attitudine a produrre nocumento alla salute pubblica di sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte ne adulterate, puo essere tratto da qualsiasi mezzo di prova, senza che si debba necessariamente far ricorso ad accertamenti peritali in senso tecnico. (fattispecie in cui e stata ritenuta la sussistenza del reato sulla base dell'accertamento dell'autorita sanitaria locale che aveva ordinato la distruzione dei latticini sequestrati perche incommestibili, senza che l'imputato avesse contestato, in quella fase, lo stato di alterazione della merce). (V mass n 135099; (V mass n 134799; (V mass n 123633).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 444, Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)