Sez. 5, Sentenza n. 1760 del 19/01/1984 Ud. (dep. 01/03/1984) Rv. 162856 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MOMENTO CONSUMATIVO - RIFERIMENTO ALLA DATA INDICATA NEL TITOLO.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MOMENTO CONSUMATIVO - RIFERIMENTO ALLA DATA INDICATA NEL TITOLO.*
La data di emissione dell'assegno bancario deve ritenersi coincidente con quella figurante sul titolo, se non sia fornita la prova che la negoziazione è avvenuta in data diversa. Il carattere formale dell'assegno e la presunzione di veridicità che l'assiste, stante la sua particolare funzione di mezzo di pagamento destinato alla circolazione richiedono che la prova della diversità della data di emissione rispetto a quella apposta sul documento sia fornita in modo rigoroso. (V mass n 148934; (Conf mass n 151072, ed ivi citate; (Conf mass n 137932).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)