Sez. U, Sentenza n. 5295 del 28/05/1998 (Rv. 515899 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Contratti di borsa conclusi con l'intervento di un agente di cambio - Inadempimento di una delle parti - Richiesta della controparte al competente Comitato degli agenti di cambio di liquidazione coattiva delle operazioni - Emissione da parte del Comitato di un certificato di credito risultante dalla liquidazione - Azionabilità come titolo esecutivo - Conseguenze - Opposizione dell'esecutato ex art. 63 - 65 del R.D. 1669 del 1933 - Competenza giurisdizionale esclusiva dell'A.G.O. - Sussistenza - Natura amministrativa della certificazione - Irrilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
IL regime positivo dell'istituto della liquidazione coattiva dei contratti di borsa di cui all'art. 44 e 45 della legge n. 272 del 1913 è tale da escludere, in ogni caso, la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ad ogni vizio che, con l'opposizione al certificato di credito rilasciato (per effetto della liquidazione coatta delle operazioni) dal Comitato degli agenti di cambio alla parte adempiente, l'altra parte faccia valere secondo il rimedio processuale consentitole dagli artt. 63 - 65 del R.D. 1669 del 1933, essendo tale rimedio assoggettato al regime delle opposizioni, rispettivamente, all'esecuzione ed agli atti esecutivi di cui agli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.. La giurisdizione del giudice ordinario non è esclusa neanche nella ipotesi in cui, con l'opposizione, sia dedotta la nullità del certificato di credito per carenza dei requisiti formali essenziali, per mancanza dei presupposti formali della liquidazione coattiva, ovvero per vizi stessi della procedura di liquidazione, a nulla rilevando che detto certificato sia rilasciato da un organo amministrativo ed abbia natura di atto amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1913 num. 272 art. 44, Legge 20/03/1913 num. 272 art. 45, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 63, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 64 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)