Sez. 3, Sentenza n. 418 del 23/11/2020 Cc. (dep. 08/01/2021) Rv. 280191 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Ordinanza di imputazione coatta ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen. nei confronti di persona da identificare - Abnormità - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
Costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, ed è, pertanto, ricorribile per cassazione l'ordinanza ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen. con la quale, all'esito dell'udienza camerale fissata a seguito di richiesta di archiviazione non accolta, il giudice per le indagini preliminari disponga l'imputazione coatta nei confronti di persona da identificare.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 112, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)