Sez. 2, Sentenza n. 21361 del 04/11/2005 (Rv. 584402 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA | Violazioni del codice della strada - Ipotesi insuscettibili di pagamento in misura ridotta - Mancata opposizione al verbale di accertamento - Formazione del titolo esecutivo - Condizioni - Emanazione dell'ordinanza ingiunzione - Necessità - Osservanza del termine di cui all'art.204 cod. strada - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA
In tema di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, nel caso in cui sia contestata una violazione del cod. strada per la quale non è consentito il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta (art. 202, cod. strada), il relativo verbale di accertamento non costituisce titolo esecutivo, se il contravventore non propone ricorso amministrativo, in quanto in detta ipotesi il titolo esecutivo è costituito dall'ordinanza ingiunzione che il prefetto è tenuto ad emettere nel termine previsto dall'art. 204 del cod. strada, decorrente dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso amministrativo indicato nel precedente art.203.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 202, Cod. Strada art. 203, Cod. Strada art. 204, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)