diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3715 del 13/03/2003 (Rv. 561117 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA | Legittimità - Condizioni - Fattispecie in tema di violazioni del C.d.S. per le quali non sia ammesso il pagamento in misura ridotta.
Stato
decisa il 2003-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561117-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA

In tema di esecuzione forzata delle sanzioni amministrative, l'esigenza di dare alla norma di cui all'art. 27 della legge n. 689 del 1981 un'interpretazione conforme alla Costituzione comporta che, con specifico riferimento alle violazioni del codice della strada, qualora non sia possibile il pagamento della sanzione in misura ridotta ex art. 202 C.d.S. (come nel caso di violazione dell'art. 192 stesso codice), la mancata proposizione del ricorso amministrativo da parte del contravventore non produce, "ipso facto", la formazione del titolo esecutivo, con conseguente diritto dell'amministrazione a procedere secondo le modalità di cui al ricordato art. 27, dovendo, per converso, essere emanata l'ordinanza - ingiunzione nel termine previsto dall'art. 204 C.d.S., decorrente dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso amministrativo ai sensi del precedente art. 203.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 202, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 202, Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)