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Sez. 1 - , Sentenza n. 10576 del 08/02/2019 Cc. (dep. 11/03/2019) Rv. 276212 - 03

COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE | Richiesta di misura cautelare - Conflitto di competenza fra giudici per le indagini preliminari - Rigetto del giudice che ha sollevato il conflitto fondato su ragioni di merito - Ammissibilità del conflitto - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276212-03

COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE

È inammissibile, per l'assenza dei presupposti che lo radicano, il conflitto di competenza fra giudici per le indagini preliminari che abbiano rigettato entrambi la domanda cautelare del pubblico ministero, ove il rigetto disposto dal giudice che ha sollevato il conflitto non sia fondato su ragioni di competenza, bensì di merito, atteso che una simile decisione non determina alcuna stasi nel procedimento, potendo il medesimo pubblico ministero proseguire nelle indagini ed eventualmente proporre le impugnazioni ritenute necessarie. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti del conflitto di competenza sollevato dal giudice distrettuale il quale, dopo che il giudice periferico aveva declinato la propria competenza a provvedere sulla richiesta di applicazione di una misura cautelare in ordine ad un reato previsto dall'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen., aveva rigettato la domanda cautelare ritenendo non ipotizzabile il reato in questione e quindi trasmesso gli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)