Sez. 2, Sentenza n. 6117 del 20/12/1978 (Rv. 395943 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - DOMANDA NUOVA PROPOSTA PER LA PRIMA VOLTA IN COMPARSA CONCLUSIONALE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO AD OPERA DELLA CONTROPARTE NELLA SUCCESSIVA FASE DI TRATTAZIONE PER IL RITORNO DEL PROCESSO ALL'ISTRUTTORE - OBBLIGO DI PRONUNCIA DA PARTE DEL GIUDICE ANCHE SU DI ESSA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - DOMANDA NUOVA PROPOSTA PER LA PRIMA VOLTA IN COMPARSA CONCLUSIONALE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO AD OPERA DELLA CONTROPARTE NELLA SUCCESSIVA FASE DI TRATTAZIONE PER IL RITORNO DEL PROCESSO ALL'ISTRUTTORE - OBBLIGO DI PRONUNCIA DA PARTE DEL GIUDICE ANCHE SU DI ESSA.*
Il giudice di primo grado deve pronunciarsi anche sulla domanda nuova, proposta per la prima volta in una comparsa conclusionale, qualora per essa siasi accettato il contraddittorio dalla controparte nella successiva fase di trattazione della causa seguita al ritorno del processo all'istruttore per nuove indagini. Infatti il divieto di domande nuove nel corso del giudizio di primo grado non attiene a motivi d'ordine pubblico (diversamente che nel giudizio di appello) e percio, non dando luogo a nullita rilevabile d'ufficio, esso puo essere superato se la controparte accetta il contraddittorio. (V 3706/76, mass n 382409).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)