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Sez. 6, Ordinanza n. 728 del 23/02/1995 Cc. (dep. 07/07/1995) Rv. 202837 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca delle sentenze per abolizione del reato | Poteri del giudice - Integrazione o modificazione del giudicato - Esclusione - Fattispecie in tema di detenzione di sostanza stupefacente.
Stato
decisa il 1995-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202837-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca delle sentenze per abolizione del reato

Non è consentito al giudice dell'esecuzione di integrare, e tanto meno di modificare, il contenuto del giudicato, dovendosi ritenere preclusa, nella sede di cui all'art. 673 cod. proc. pen., una valutazione diversa di quella manifestamente palesata dal giudice della cognizione. (Fattispecie in tema di detenzione di stupefacenti, in cui il giudice della cognizione aveva escluso la sussistenza della prova della destinazione della sostanza detenuta allo spaccio anziché al consumo personale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 05/06/1993 num. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)