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Sez. 4, Sentenza n. 3499 del 18/12/1997 Cc. (dep. 25/02/1998) Rv. 210398 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Poteri del giudice - Apprezzamenti contrastanti con il precedente giudicato - Esclusione - Fattispecie in tema di detenzione di sostanza stupefacente.
Stato
decisa il 1997-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210398-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO

In tema di revoca della sentenza per "abolitio criminis", non è consentito al giudice dell'esecuzione alcun apprezzamento di merito in contrasto con il precedente giudicato (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non revocabile la sentenza in quanto la destinazione della droga al fine di spaccio, e non all'uso personale, aveva costituito oggetto del giudizio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)