Sez. L, Sentenza n. 8710 del 18/08/1999 (Rv. 529359 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE | Rito ordinario e rito del lavoro - Deliberazione della sentenza a distanza di tempo dall'udienza di discussione - Conseguenze.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE
Sia nel rito ordinario che nel rito del lavoro, la violazione del principio dell'immediatezza della decisione, determinata dall'essere trascorso un notevole lasso di tempo tra l'udienza di discussione e la deliberazione con conseguente violazione dell'art. 120 disp. att. cod. proc. civ., costituisce mera irregolarità, ma non è causa di inesistenza o nullità della sentenza, poiché non incide sui requisiti minimi indispensabili per attribuire alla pronuncia essenza e portata di provvedimento giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)