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Sez. 2, Sentenza n. 4867 del 10/11/1977 (Rv. 388471 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - FONDO NON INTERCLUSO - DETERMINAZIONE DEL PASSO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388471-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - FONDO NON INTERCLUSO - DETERMINAZIONE DEL PASSO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*

Qualora venga richiesta la Costituzione di una servitu coattiva di passaggio ex art 1052 cod civ, il giudice deve vagliare e contemperare tra loro i due elementi essenziali della brevita del percorso (e conseguente minima onerosita della Costituzione per il fondo dominante) e del minimo danno da arrecarsi al fondo servente. A tal proposito, qualora siano prospettate piu soluzioni possibili, il giudice deve comparativamente valutare quale tra le piu soluzioni arrechi al fondo servente il danno minore e, quindi, contemperare il risultato di tale valutazione con quello relativo alla comodita del fondo dominante. (V 4558/76, mass n 383287; (V 1163/75, mass n 374601).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)