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Sez. 3, Sentenza n. 3008 del 10/04/1990 (Rv. 466554 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - PROVVEDIMENTI CAUTELARI ATTRIBUITI ALLE SEZIONI AGRARIE - PROCEDIMENTI POSSESSORI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ - COMPETENZA DEL PRETORE - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466554-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - PROVVEDIMENTI CAUTELARI ATTRIBUITI ALLE SEZIONI AGRARIE - PROCEDIMENTI POSSESSORI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ - COMPETENZA DEL PRETORE - PERSISTENZA.*

L'art. 26 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, con l'attribuire espressamente alle Sezioni specializzate agrarie i provvedimenti cautelari di cui al capo VIII, titolo i del libro IV del codice di rito, implicitamente esclude dalla Competenza delle Sezioni medesime i procedimenti possessori disciplinati dal capo IV di quel titolo, che restano pertanto devoluti, a norma dell'art. 8 cod. proc. civ., alla Competenza del pretore, e ciò non solo per la fase interdittale ma anche per quella di merito anche se il convenuto alleghi il proprio diritto a rimanere sul fondo (del quale il proprietario-attore lamenta lo spoglio) in forza di un contratto agrario, poiché la questione circa l'esistenza di questo e la sua soggezione a proroga non può escludere la difesa del possesso, quale situazione meritevole di tutela indipendentemente dalla sua legittimazione, né mutare l'oggetto e la natura del giudizio. (V 5518/84; (Conf 32/88; (Conf 3815/85).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)