Sez. 3, Ordinanza n. 12283 del 20/08/2003 (Rv. 566106 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA | Determinazione - Procedimenti possessori - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA
Sono escluse dalla competenza della sezione specializzata agraria le azioni possessorie relative ai fondi rustici, poiché in ordine ad esse si controverte su questioni di fatto e non su diritti ed obblighi derivanti da contratti agrari. Infatti, l'art. 26 della legge n. 11 del 1971, che attribuisce espressamente alle sezioni agrarie i provvedimenti cautelati di cui al capo II, titolo I, del libro IV, cod. proc. civ., implicitamente esclude dalla competenza di tali sezioni i procedimenti possessori che restano attribuiti, sia per la fase interdittale che per quella di merito, alla competenza del giudice unico monocratico. Nè la situazione è mutata a seguito della legge n. 29 del 1990 che (art. 9) ha attribuito alla competenza delle sezioni specializzate agrarie tutte le controversie nascenti da un contratto agrario o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto poiché la norma non comprendeva anche i procedimenti possessori, in ragione del fatto che, ai sensi dell'allora vigente art. 8, secondo comma, cod. proc. civ., questi rimanevano affidati alla competenza per materia del pretore, anche quando avevano ad oggetto un bene facente parte di un rapporto agrario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)