Sez. L, Sentenza n. 23493 del 19/11/2010 (Rv. 615657 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Ad un'altra unità produttiva - Illegittimità - Pronunce conseguenti - Condanna all'adempimento dell'obbligazione in forma specifica - Natura dichiarativa - Obbligo del datore di lavoro di ripristinare la precedente situazione lavorativa - Necessità - Successive vicende estintive di tale obbligo - Rilevanza - Ai soli effetti del risarcimento del danno.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI
La violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 2103 cod. civ. e la nullità del provvedimento datoriale di trasferimento del lavoratore ad un'altra unità produttiva implicano che la conseguente condanna all'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, per sua natura non coercibile, assume nella sostanza natura dichiarativa delle obbligazioni e dei diritti derivanti dal rapporto dedotto in causa, con conseguente obbligo del datore di lavoro al ripristino della precedente situazione lavorativa in base alle regole del contratto di lavoro, senza che ostino, a tal fine, le successive vicende estintive dell'obbligo, rilevanti solo agli effetti del risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)