Sez. L, Sentenza n. 8209 del 08/04/2014 (Rv. 630072 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad un'altra - Adibizione a mansioni incoerenti con l'inquadramento - Violazione dell'art. 2103 cod. civ. - Configurabilità - Successiva cessione del ramo di azienda cui il lavoratore era stato illegittimamente adibito - Conseguenze - Automatico trasferimento - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Il trasferimento del lavoratore da un'unità produttiva dell'azienda ad un'altra, con adibizione a mansioni incoerenti con l'inquadramento iniziale, costituisce un demansionamento in violazione dell'art. 2103 cod. civ., che implica la nullità del provvedimento datoriale di trasferimento e la condanna del datore di lavoro ad assegnare il dipendente alla precedente sede con le mansioni già svolte. Ne consegue che in ipotesi di successivo trasferimento del ramo di azienda cui il lavoratore era stato illegittimamente adibito, la successione nel rapporto di lavoro tra cedente e cessionario non è automatica, ma richiede il consenso del lavoratore ceduto, non trovando applicazione l'art. 2112 cod. civ., bensì la regola generale posta dall'art. 1406 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)