Sez. 3, Sentenza n. 153 del 16/01/1976 (Rv. 378791 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - DOMANDA IN PRIMO GRADO DELLO AVVALLANTE ADEMPIENTE CAMBIARIO NEI CONFRONTI DELL'AVALLATO - DEDUZIONE IN APPELLO DI UN RAPPORTO FIDEIUSSORIO CON DIRITTO DEL FIDEIUSSORE ADEMPIENTE DI SURROGARSI AL CREDITORE - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - DOMANDA IN PRIMO GRADO DELLO AVVALLANTE ADEMPIENTE CAMBIARIO NEI CONFRONTI DELL'AVALLATO - DEDUZIONE IN APPELLO DI UN RAPPORTO FIDEIUSSORIO CON DIRITTO DEL FIDEIUSSORE ADEMPIENTE DI SURROGARSI AL CREDITORE - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO.*
Quando l'Azione in primo grado sia fondata sul diritto dello avallante, che ha pagato l'importo della cambiale, nei confronti dell'avallato, la deduzione, in secondo grado, di un rapporto fideiussorio e del conseguente diritto del fideiussore che ha pagato di surrogarsi al creditore contro il debitore, integra una domanda nuova in appello, come tale inammissibile, poiche siffatto mutamento della causa petendi introduce nuovi temi di indagine in fatto, e non integra un semplice mutamento di nomen iuris. (V 1468/71, mass n 351770).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1949, Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)