Sez. 2, Sentenza n. 2366 del 11/11/1970 (Rv. 348579 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO PER L'OMESSA CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA - GIUDIZIO DI APPELLO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELL'ENTE PREVIDENZIALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO PER L'OMESSA CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA - GIUDIZIO DI APPELLO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELL'ENTE PREVIDENZIALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il primo ed il secondo comma dell'art 2116 cod civ, riguardante le prestazioni previdenziali dovute al prestatore d'opera, prevedono ipotesi a carattere alternativo, per cui, ove debba ricevere applicazione il primo comma, la legittimazione passiva compete esclusivamente allo ente previdenziale, mentre, applicando il secondo comma della citata norma, il soggetto passivamente legittimato e soltanto il datore di lavoro. Pertanto, in un giudizio avente ad oggetto la responsabilita del datore di lavoro nei confronti del dipendente per l'omesso versamento dei contributi assicurativi, non sussiste, in grado di appello, la necessita di integrare il contraddittorio nei confronti dell' ente di previdenza sotto il profilo dell'inscindibilita della causa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)