Sez. 3, Sentenza n. 18236 del 28/11/2003 (Rv. 568534 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Acquirente di fondo rustico - Azione di risarcimento dei danni conseguenti all'esercizio del diritto di prelazione - Onere probatorio - Contenuto - Presupposti per la configurabilità del diritto di prelazione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
L'acquirente di fondo rustico che agisce in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento, da parte del proprietario alienante, alla garanzia prestata in relazione alla inesistenza di terzi aventi diritto alla prelazione agraria, è tenuto a provare la contiguità del fondo acquistato con quello del terzo che ha esercitato il diritto di prelazione, ed il possesso in capo al proprietario del fondo contiguo delle qualità e delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di prelazione, con la precisazione che la prova della qualità di coltivatore diretto deve essere fornita in concreto, in relazione alle necessità colturali del fondo, mentre eventuali certificazioni anagrafiche o altre attestazioni amministrative, e pur valutabili dal giudice, non possono assurgere al valore di prova piena (nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, non ritenendo raggiunta la prova sul punto, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dalle acquirenti di un fondo rustico per esserci viste costrette a concludere ed onorare una transazione con chi assumeva di essere titolare di un diritto di prelazione sul predetto fondo).
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 6, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1489, Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)