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Sez. 3, Sentenza n. 14450 del 08/07/2005 (Rv. 582771 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE | Prova della qualità di coltivatore diretto - Iscrizione in elenchi - Sufficienza - Esclusione - Prova testimoniale in appello - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582771-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE

Ai fini della domanda di riscatto ex art. 8 della legge n. 590 del 1965, la prova della qualità di coltivatore diretto in capo al richiedente deve essere fornita non mediante il dato formale della iscrizione allo SCAU, poiché ciò che rileva è il dato obbiettivo della diretta e abituale attività di coltivazione del fondo. (Nell'affermare il principio di cui sopra, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, essendosi in primo grado la parte limitata alla produzione della certificazione suddetta, aveva - con incensurabile apprezzamento di fatto - negato l'ammissione di prova testimoniale volta ad introdurre una radicale innovazione quanto alle circostanze dedotte in primo grado).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)