Sez. L, Sentenza n. 1360 del 05/03/1982 (Rv. 419201 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - APPALTO ILLECITO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - APPALTO ILLECITO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Sussiste un appalto illecito per violazione del decreto di cui allo art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 allorché il presunto appaltatore non sia effettivamente gestore di una impresa che assicura con propria organizzazione e con proprio rischio l'effettuazione delle attività lavorative oggetto dell'appalto stesso. (nella specie, la C.S., in base al principio enunciato, ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva accertato la violazione del divieto in una fattispecie caratterizzata dalla pattuizione di un cottimo globale fra committente e presunto appaltatore, dalla ripartizione del relativo prezzo fra questo stesso ed i lavoratori, dall'utilizzazione da parte dei medesimi di materiali ed attrezzature propri del committente, dalla contemporanea attività lavorativa dello stesso intermediario e dall'Esercizio di poteri di direzione e controllo della attività oggetto dell'appalto da parte del committente).*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)