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Sez. L, Sentenza n. 151 del 13/01/1988 (Rv. 456778 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ATTIVITÀ ESPLICATA ALL'INTERNO DELL'AZIENDA APPALTANTE SENZA ORGANIZZAZIONE AUTONOMA DELL'APPALTATORE E SENZA AGGIUNZIONE DEL RISCHIO DA PARTE DI QUEST'ULTIMO - INCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA IN FAVORE DI UNA BANCA.*
Stato
decisa il 1988-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456778-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ATTIVITÀ ESPLICATA ALL'INTERNO DELL'AZIENDA APPALTANTE SENZA ORGANIZZAZIONE AUTONOMA DELL'APPALTATORE E SENZA AGGIUNZIONE DEL RISCHIO DA PARTE DI QUEST'ULTIMO - INCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA IN FAVORE DI UNA BANCA.*

L'ipotesi dell'appalto di mano d'opera o di mere prestazioni di lavoro, vietato dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, non essendo definita da tale norma (il cui terzo comma si limita a porre la presunzione assoluta del carattere fittizio dell'appalto per l'esecuzione di opere o servizi nel caso di appaltatore che impieghi capitale, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga a questo corrisposto un compenso), va identificata tenendo conto della previsione del successivo art. 3, concernente l'appalto (lecito) di opere e servizi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, e delle indicazioni fornite dal titolo della stessa legge. Pertanto, la suddetta ipotesi è configurabile, oltre che in presenza degli elementi presuntivi considerati dal terzo comma del citato art. 1, quando il soggetto interposto manchi di una gestione d'impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione - il che deve essere verificato con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli - e, in particolare, anche nel caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, sempreché il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio d'impresa relativo al servizio fornito. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva escluso un'ipotesi di appalto vietato in relazione all'espletamento del servizio di vigilanza in favore di una banca). (V 4991/86, mass n 447662; (V 257/86, mass n 443892; (V 2643/85, mass n 440441; (V 3921/83, mass n 428845; (V 2898/82, mass n 420792; (V 1360/82, mass n 419201).*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)