Sez. 2, Sentenza n. 7498 del 30/03/2006 (Rv. 588173 - 01)
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO | Anticipazioni effettuate dal mandatario - Restituzione - Interessi legali- - Natura - Decorrenza - Danno da svalutazione monetaria - Condizioni - Prova - Necessità - Contenuto.
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO
In tema di mandato, sulle somme anticipate dal mandatario, mentre gli interessi legali - che sono di natura corrispettiva - decorrono dal giorno dell'esborso o, se manca la prova di tale data, dalla messa in mora, la rivalutazione monetaria non è dovuta automaticamente, atteso che, trattandosi di un debito di valuta, il maggior danno subito dal creditore dev'essere dimostrato, ai sensi dell'art.1224 secondo comma cod. civ.; al riguardo il ricorso ad elementi presuntivi ed a fatti notori è consentito solo con riferimento a criteri personalizzati in relazione alla categoria economica cui appartiene il creditore, che è comunque tenuto a fornire la prova di elementi in base ai quali il danno sia concretamente qualificabile nell'ambito della categoria di appartenenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1720
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)