Sez. 1, Sentenza n. 9843 del 03/10/1998 (Rv. 519406 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Inadempimento - Maggior danno ex art. 1224, comma secondo cod. civ. - Attribuibilità sulla base del solo profilo della notorietà della svalutazione - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE
In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, l'attribuzione del maggior danno al creditore, sulla base del solo fattore della notorietà della svalutazione, si pone come giuridicamente errata, perché, in tali ipotesi è il creditore il quale intenda conseguire, ai sensi dell'art. 1224, comma secondo cod. proc. civ., il risarcimento dell'ulteriore danno non assorbito dal tasso legale degli interessi, ad avere l'onere di allegare e provare la propria appartenenza ad una qualche categoria economica, e - perciò - almeno a quella dei modesti consumatori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)