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Sez. 1, Sentenza n. 11595 del 30/05/1986 Ud. (dep. 23/10/1986) Rv. 174084 - 01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - OBBLIGO DI DENUNCIA - IRRILEVANZA DEL TITOLO DI ACQUISTO - RIFERIBILITÀ ALLA DISPONIBILITÀ DELL'ARMA.*
Stato
decisa il 1986-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174084-01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - OBBLIGO DI DENUNCIA - IRRILEVANZA DEL TITOLO DI ACQUISTO - RIFERIBILITÀ ALLA DISPONIBILITÀ DELL'ARMA.*

Anche l'erede o chiunque, a qualsiasi titolo, venga in possesso di un'arma per un tempo giuridicamente apprezzabile, ha l'Obbligo di denuncia imposto dall'art. 38 T.U.L.P.S., a nulla rilevando che - eventualmente - non ne sia il proprietario, poiché l'Obbligo suddetto non è correlato alla titolarità del diritto reale, bensì al rapporto di disponibilità dell'arma. (Conf mass n 162575; (Conf mass n 151342; (Conf mass n 148853).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)