Sez. 1, Sentenza n. 11158 del 13/10/1981 Ud. (dep. 19/12/1981) Rv. 151342 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - ARMI POSSEDUTE IURE SUCCESSIONIS - NECESSITÀ DI DENUNCIA DA PARTE DELL'EREDE - SUSSISTENZA - PREESISTENTE DENUNCIA EFFETTUATA DAL DE CUIUS - IRRILEVANZA.*
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - ARMI POSSEDUTE IURE SUCCESSIONIS - NECESSITÀ DI DENUNCIA DA PARTE DELL'EREDE - SUSSISTENZA - PREESISTENTE DENUNCIA EFFETTUATA DAL DE CUIUS - IRRILEVANZA.*
Colui, che viene in possesso di armi per successione ereditaria, è tenuto all'Obbligo della denuncia, sancito dall'art. 38 T.U.L.P.S., anche quando le stesse siano state già denunciate dal suo dante causa. Ne consegue la responsabilità dell'erede per detenzione abusiva di armi, a nulla rilevando la sua ignoranza, in caso di omessa denuncia delle stesse. (la Cassazione ha chiarito che la ratio che presiede alle norme sulla denuncia delle armi è quella di porre l'autorità di pubblica sicurezza in grado di conoscere quante armi si trovino nella sua giurisdizione e chi le possieda). (V mass n 149482 in generale sull'argomento; (V mass n 148857; (V mass n 148839; (V mass n 148838 per il caso di specie).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)